Lingua Blu - Blue Tongue

La Blue tongue è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) causata da un RNA virus della famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, del quale si conoscono 27 diversi sierotipi.

Data:

01 nov 2023

Descrizione

consulta la MAPPA AGGIORNATA della diffusione del Virus sul territorio Regionale: CLICCA QUI ( Fonte IZS Sardegna)

Malattia

Che cos’è

La Blue tongue è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) causata da un RNA virus della famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, del quale si conoscono 27 diversi sierotipi.

Il ciclo biologico del BTV prevede la trasmissione da un animale ad un altro attraverso la puntura degli insetti vettori, la cui riproduzione e la successiva deposizione di uova avviene in habitat con caratteristiche specifiche, come ambienti fangosi, naturali (pozze piovane, margini di corsi d’acqua) e artificiali (campi irrigati, scoli di abbeveratoi). È questo l’ambiente preferito dal C. Imicola, il principale vettore del BTV in Italia. Sono insetti ad attività crepuscolare, anche se alcune specie possono volare attivamente di giorno. Solo la femmina adulta può infettarsi tramite il pasto di sangue da animali in fase viremica, ossia con il virus presente nel sangue. Una volta infettatisi i Culicoides rimangono infetti per il resto della loro vita.

Anche se tutte le specie di ruminanti sono recettive alla malattia, il virus colpisce prevalentemente gli ovini con una sintomatologia molto grave con febbre, scolo nasale ed edema della testa e congestione delle mucose della bocca. Nei casi più gravi la lingua, ingrossata e cianotica, fuoriesce dalla bocca, da qui il nome di lingua blu dato alla malattia. L’infezione è anche responsabile di malformazioni fetali e aborti e può portare a morte gli animali.

Nei bovini, sia domestici che selvatici, l’infezione può mostrarsi con forme cliniche più o meno evidenti. Il bovino, una volta infettato dall’insetto vettore, presenta una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione. In tal modo rappresenta un serbatoio di virus in grado di garantire all’infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate. Ciò giustifica le severe misure di restrizione previste dalla normativa vigente circa il divieto di movimentazione degli animali sensibili.
 

Terapia e profilassi

Non esiste alcuna terapia in grado di eliminare il virus e far guarire gli animali malati. La sola terapia applicabile è di tipo sintomatico, cioè volta a risolvere o attenuare i sintomi causati dalla malattia.

La profilassi diretta si attua tramite il controllo delle movimentazioni degli animali sensibili. Le norme vigenti in materia contemplano, infatti, restrizioni alla movimentazione degli animali e allo scambio di sperma o embrioni destinati alla riproduzione artificiale, dalle aree infette alle aree libere, e in base alla tipologia di movimentazione, se da vita o da macello, età e specie degli animali da movimentare.

Oltre a ciò, è previsto il controllo dei vettori, che mira alla verifica della distribuzione dei vettori sul territorio e alla definizione delle mappe di rischio.

La profilassi indiretta attraverso la vaccinazione degli animali delle specie sensibili ha lo scopo non solo di proteggere gli animali dall’infezione, ma anche di ridurre o prevenire la fase viremica, ossia la fase di presenza del virus nel sangue, riducendo di fatto la circolazione virale.

L’effettuazione della vaccinazione di massa, considerata uno dei pilastri per la prevenzione e la lotta all’infezione e per la sicurezza degli scambi commerciali di animali vivi, è consentita solo all’interno delle zone sottoposte a restrizioni sanitarie.

La vaccinazione di tutti gli animali recettivi ha lo scopo primario di diminuire le perdite legate alla malattia, unitamente all’obiettivo di abbassare la probabilità di diffusione dell'infezione dalle aree infette verso il rimanente territorio attraverso la costituzione di una fascia di popolazione resistente all'infezione.

La protezione vaccinale nei confronti del BTV è sierotipo-specifica, ossia per ogni sierotipo è necessario uno specifico vaccino. Pertanto, monitorare i diversi sierotipi circolanti sul territorio è fondamentale, tenuto conto che gli anticorpi prodotti a seguito dell’infezione da parte di un sierotipo o di una vaccinazione nei confronti di un sierotipo non proteggono da un’eventuale successiva infezione da parte di un sierotipo virale differente. È utile segnalare che in commercio non esistono vaccini per tutti i sierotipi.

Prevenzione

La profilassi diretta si attua tramite il controllo delle movimentazioni degli animali sensibili. Le norme vigenti in materia contemplano, infatti, restrizioni alla movimentazione degli animali e allo scambio di sperma o embrioni destinati alla riproduzione artificiale, dalle aree infette alle aree libere e in base alla tipologia di movimentazione, se da vita o da macello, età e specie degli animali da movimentare.

Inoltre, è previsto il controllo dei vettori, che mira alla verifica della distribuzione dei vettori sul territorio e alla definizione delle mappe di rischio.

In caso di presenza di capi infetti è fatto obbligo di rispettare e di applicare le seguenti misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché le misure per lo smaltimento di eventuali animali morti:

1. Sequestro   dell’allevamento   nella   sopraindicata   azienda   zootecnica,   ovvero   blocco   ufficiale   della movimentazione in entrata o in uscita dall’azienda degli animali appartenenti alle specie ricettive alla Blue tongue, fatta salva la possibilità di movimentare animali senza sintomi clinici previa specifica autorizzazione da parte del Servizio Sanità Animale della ASSL di Oristano.
Il Sequestro cautelativo fiduciario viene affidato ai Signori proprietari e detentori dell’allevamento sopra indicato. 

2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il detentore degli animali è tenuto a fornire assistenza e collabora con il personale del Servizio veterinario, nell'adempimento dei rispettivi compiti (rilevamento codici identificativi, eventuali abbattimenti di animali, stesura dell’indagine epidemiologica ecc.).

3. Comunicazione tempestiva al Servizio veterinario della ASSL degli animali morti, degli animali con sintomi di malattia e degli animali sospetti di infezione (isolamento rispetto agli animali sani).

4. Puntuale  aggiornamento del sistema di identificazione e di registrazione  degli animali ricettivi  alla Febbre catarrale o Blue Tongue presenti in azienda, compreso lo scarico degli animali morti dal registro di stalla in BDN.

5. Qualora esistano i mezzi necessari, confinamento degli animali ricettivi in locali protetti dagli attacchi dei moscerini vettori del virus, soprattutto nelle ore di maggiore attività dei sopraindicati insetti (a partire da circa un’ora prima il tramonto fino alle prime luci del mattino successivo).

6. Bonifica dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza e la riproduzione dei moscerini vettori della malattia: effettuazione di interventi e lavorazioni agronomiche per eliminare ristagni idrici,  fango e raccolte di liquami, in quanto sedi di sopravvivenza e riproduzione dell’insetto vettore della malattia (lotta contro i focolai di larve dell’insetto attraverso il risanamento ambientale e l’utilizzo di soluzioni di calce).

7. Concordare con il Servizio veterinario ASSL sulla necessità/opportunità di trattamenti con insetticidi autorizzati o con effetto repellente da irrorare sugli animali nonché all’interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi più  propizi per la sopravvivenza  dei moscerini, con frequenza stabilita dal Servizio veterinario ASSL tenuto conto della persistenza del farmaco utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, la proliferazione e gli attacchi degli insetti vettori del virus (trattasi di moscerini di pochi millimetri appartenenti al genere culicoides).

8. Smaltimento degli animali morti e abbattuti presso stabilimenti o impianti di smaltimento conformi al Regolamento CE 1069/2009. Il trasporto degli animali morti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati. 

9. Qualora non sia possibile e sicuro lo smaltimento presso gli appositi impianti, si autorizza, in deroga, lo smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco ai sensi dell’art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Reg. CE 1069/2009 al fine di ridurre i rischi sanitari connessi alla raccolta e trasporto al più vicino impianto:
a) smaltimento  degli  animali morti mediante  immediato  sotterramento  in  loco in  un  unico  sito
all’interno del perimetro dell’azienda zootecnica IT__________, sita in località “___________”
agro di _________, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
b) in subordine, immediato sotterramento in un altro sito ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del
Comune, previa motivazione in ordine all’opportunità di adempiere al di fuori del perimetro della
suddetta   azienda   zootecnica,   fatta   salva   la   preventiva   comunicazione   ai   Servizi   di   Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL Oristano.
Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:
 Registrazione del numero, specie e categoria degli animali sotterrati, data e luogo di sotterramento.
 L’area prescelta per l’infossamento deve essere segnalata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica, per gli animali circostanti e per l’ambiente.
 La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d’acqua, deve essere realizzata lontano  da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (possibilmente ad almeno 200 metri di distanza); nella scelta dell’area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
 Gli animali devono essere sotterrati in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali circostanti e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione), possibilmente lontano dalla visione pubblica.
 La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore minimo di 1 metro (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l’areazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di circa 1 mq per ogni quintale di animali da sotterrare: 
o le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato o, in subordine,
in strati quanto più sottili possibile tra loro alternati da terra. Se animali ruminanti è consigliabile
forare il rumine;
o per accelerare i fenomeni di decomposizione sarebbe opportuno aggiungere, nel fondo della
fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 – 40 cm di paglia o letame;
o il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva (ossido di calcio) in quantità di
circa   3   kg   per   ogni   quintale   di   carcasse   animali   e   le   carcasse   cosparse   anche   con   altri disinfettanti quali l’idrossido di sodio 2% (soda caustica).
 La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

Pagina aggiornata il 01/11/2023